Art. 2.
(Ulteriori casi di esclusione dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario).

      1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al secondo grado e il coniuge dei candidati di cui alla lettera f)»;

      2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al secondo grado e il coniuge dei candidati di cui alla lettera f)».